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Art. 1 – (Natura e scopo) Il Centro Studi Storici dei Chierici regolari di san Paolo – Barnabiti (d’ora in avanti semplicemente “Centro”), disposto dal Capitolo generale 1988 (del. n. 86) e costituito con delibera della Consulta generalizia in data 3 luglio 1991 Barnabiti 46, 1991, pp. 26-27), è l’organismo a cui fanno capo le attività storiografiche ed editoriali della Congregazione(Capitolo generale 1994, del. n. 131). Art. 2 – (Sede e status giuridico) Il Centro ha sede in Roma, presso il Collegio dei Santi Biagio e Carlo ai Catinari (d’ora in poi semplicemente “San Carlo”), casa dipendente dall’immediata giurisdizione del Superiore generale (Costituzioni, nn. 304-305). Il Centro costituisce una delle attività della Comunità religiosa di San Carlo, ma gode dell’autonomia necessaria all’espletamento delle sue funzioni. I religiosi stabilmente addetti al Centro dipendono, nel loro lavoro, direttamente dal Superiore generale. I componenti del Centro iscritti alla Comunità di San Carlo rimangono soggetti alla giurisdizione del Superiore locale per quanto attiene alla ordinaria vita regolare. Art. 3 – (Composizione) Il Centro è composto da: . il Direttore, eventualmente coadiuvato da un Vicedirettore; . l’Archivista generale; . il Bibliotecario generale; . il Direttore della rivista Barnabiti studi; . gli Addetti stabili; . gli Addetti non residenti. Tutti i componenti del Centro, costituenti di fatto o equiparati agli incaricati degli uffici centrali (Costituzioni, n. 231), sono nominati dal Superiore generale, sentito il parere della sua Consulta (Costituzioni, n. 232). Il Direttore, l’eventuale Vicedirettore, l’Archivista generale, il Bibliotecario generale e il Direttore di Barnabiti studi costituiscono il Consiglio direttivo del Centro. Uno degli Assistenti generali, delegato dal Superiore generale, fa parte del Consiglio direttivo e mantiene i rapporti tra la Consulta generalizia e il Centro. Per quanto possibile, i componenti del Consiglio direttivo e gli Addetti stabili risiedano presso la sede del Centro. Art. 4 – (Direttore e Vicedirettore del Centro) Il Direttore è il responsabile del Centro, lo dirige, ne è il legittimo rappresentante, coordina il lavoro di tutti i collaboratori e presiede il Consiglio direttivo. Egli risponde del suo ufficio direttamente al Superiore generale. Per la nomina a Direttore si richiede che il candidato abbia conseguito la laurea o almeno la licenza in una disciplina ecclesiastica e possieda una specifica competenza in campo storiografico. Il Direttore, nell’espletamento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di un Vicedirettore. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore nel caso in cui questi, per qualsiasi motivo, non possa adempiere le sue funzioni. Egli risponde del suo operato, oltre che al Superiore generale, al Direttore del Centro. Il Vicedirettore deve possedere gli stessi requisiti previsti per il Direttore. Art. 5 – (Archivio generalizio e Archivista generale) L’Archivio generalizio è costituito da tutto il patrimonio documentario conservato . nell’Archivio storico milanese (San Barnaba); . nell’Archivio storico romano (San Carlo), con annessa Biblioteca barnabitica; . nell’Archivio della Curia generalizia. «L’Archivista generale ha cura dell’Archivio generalizio e controlla gli archivi provincializi» (Costituzioni, n. 237). L’Archivista generale, rimanendo primo responsabile dell’intero Archivio generalizio, si occupa direttamente dell’Archivio storico romano. La cura dell’Archivio storico milanese è affidata a un responsabile locale, nominato dal Superiore generale, sentito il parere dell’Archivista generale; la gestione corrente dell’Archivio della Curia generalizia è affidata al Cancelliere generale. L’Archivista generale fa parte del Consiglio direttivo del Centro. Per la nomina ad Archivista generale si richiede il diploma in paleografia, diplomatica e archivistica o una equipollente competenza nel settore. È compito dell’ Archivista generale: . aver cura dell’intero Archivio generalizio, di cui è primo responsabile; . custodire l’Archivio storico romano e inventariare le nuove accessioni; . custodire, tenere ordinata e aggiornata la Biblioteca barnabitica e curarne la sistematica schedatura; . sollecitare l’invio alla Biblioteca barnabitica di tutte le pubblicazioni dei Confratelli (Costituzioni, n. 47.2); . attuare, d’intesa con il responsabile dell’Archivio storico milanese, il completamento e l’integrazione delle serie documentarie eventualmente divise fra i due archivi; . curare la riproduzione dell’Archivio storico romano e dell’Archivio storico milanese, avvalendosi delle moderne tecnologie; . sollecitare i Superiori provinciali a raccogliere gli atti e le scritture delle case soppresse e a curarne l’invio all’Archivio storico romano; . visitare e controllare gli archivi provincializi e locali; sollecitarne l’inventari azione, fornendo i criteri necessari, e l’invio di copia dell’inventario all’Archivio storico romano; . segnalare ai Superiori maggiori eventuali negligenze o inadempienze; . provvedere periodicamente, d’accordo con la Consulta generalizia, al versamento nell’Archivio storico romano degli atti e delle scritture conservati nell’Archivio della Curia generalizia; . al decesso di un confratello, provvedere al passaggio della sua cartella personale dall’Archivio della Curia generalizia all’Archivio storico romano; . occuparsi dell’eventuale acquisto o donazione di spezzoni di archivio o di singoli documenti pertinenti alla storia della Congregazione, nel rispetto delle leggi vigenti; . autorizzare l’accesso all’Archivio storico romano e seguire gli studiosi nella consultazione dei documenti, secondo le indicazioni emanate dalla Consulta generalizia. Art. 6 – (Biblioteca generalizia e Bibliotecario generale) La Biblioteca generalizia è costituita da tutto il patrimonio librario, stampato e manoscritto, in dotazione alle case romane dipendenti dall’immediata giurisdizione del Superiore generale. Essa è costituita da . la Biblioteca storica di San Carlo; . la Biblioteca dello Studentato; . la Biblioteca della Casa generalizia. Il Bibliotecario generale è il primo responsabile della Biblioteca generalizia. Egli ha cura direttamente della Biblioteca storica di San Carlo. La Biblioteca dello Studentato e quella della Casa generalizia sono affidate alle cure dei rispettivi Bibliotecari locali, sotto la supervisione del Bibliotecario generale. La Biblioteca, barnabitica, parte integrante dell’Archivio generalizio, è affidata alle cure dell’ Archivista generale. Il Bibliotecario generale fa parte del Consiglio direttivo del Centro. Per la nomina del Bibliotecario generale si richiede il diploma in biblioteconomia o una equipollente competenza nel settore. È compito del Bibliotecario generale: . avere cura dell’intera Biblioteca generalizia, di cui è primo responsabile; . custodire e tenere ordinata la Biblioteca storica di San Carlo e continuarne la sistematica schedatura; . provvedere alla classificazione informatica della Biblioteca generalizia e attivare il collegamento telematico con le altre biblioteche della Congregazione; . censire dettagliatamente e secondo le norme invalse gli incunaboli, le cinquecentine, gli scritti dei Barnabiti e le rarità bibliografiche della Biblioteca storica di San Carlo; . redigere annualmente la “Bibliografia barnabitica”, comprendente le opere edite dai Barnabiti o che in qualsiasi misura riguardino la Congregazione, da pubblicare sul bollettino ufficiale Barnabiti; . autorizzare la consultazione della Biblioteca storica di San Carlo e provvedere alla vigilanza; . curare i rapporti con le biblioteche universitarie e con le altre biblioteche ecclesiastiche, aderendo eventualmente agli esistenti organismi di collegamento. Art. 7 – (Addetti stabili, Addetti non residenti e Collaboratori esterni) Il Centro, nell’espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di Confratelli e di altri studiosi. Fra i primi, alcuni sono destinati al Centro in maniera stabile, trasferendo la residenza presso la sede del Centro (“Addetti stabili”). Altri Confratelli, pur continuando a risiedere nella propria comunità, possono far parte del Centro in qualità di “Addetti non residenti”. Altri Confratelli, come pure studiosi non appartenenti alla Congregazione, possono collaborare in maniera saltuaria in qualità di “Collaboratori esterni”. Questi ultimi non fanno parte del Centro. Art. 8 – (Compiti) Compiti del Centro sono i seguenti: . raccogliere, sistemare, conservare e valorizzare il patrimonio librario e documentario della Congregazione; . predisporre un piano di ricerche inerenti le origini e la storia della Congregazione; . pubblicare i risultati di tali ricerche; . assistere i ricercatori per tesi di licenza, di laurea e di dottorato riguardanti la storia della Congregazione. Inoltre il Centro può, secondo le circostanze, . organizzare convegni di studio e congressi scientifici, soprattutto in occasione di particolari ricorrenze; . partecipare a manifestazioni scientifiche e culturali che interessino in qualsiasi modo la Congregazione; . mantenere i rapporti con le istituzioni culturali a nome della Congregazione. Art. 9 – (Pubblicazioni) È compito specifico del Centro provvedere alla pubblicazione . delle fonti storiche della Congregazione; . degli scritti asceti ci del Fondatore, dei padri e dei santi della Congregazione; . di; sussidi per la ricerca; . di opere monografiche sulla storia della Congregazione; . della rivista di ricerche storiche Barnabiti studi, con cadenza annuale. Il Direttore della rivista, che non necessariamente coincide con il Direttore responsabile, fa parte del Consiglio direttivo del Centro. “È compito del Direttore della rivista sollecitare collaborazioni interne ed esterne e curare la stampa e la spedizione della rivista. Il Direttore è affiancato da un Consiglio di redazione, scelto dal Consiglio direttivo. Il Consiglio di redazione si riunisce annualmente per programmare i contenuti della rivista. Art. 10 – (Consiglio direttivo) Il Consiglio direttiva del Centro è costituito dal Direttore, dall’eventuale Vicedirettore, dall’Archivista generale, dal Bibliotecario generale, dal Direttore di Barnabiti studi, dall’Assistente generale delegato per il Centro e dall’Economo generale, per quanto attiene agli aspetti economici. Il Consiglio direttiva si raduna all’inizio e alla fine di ogni anno sociale e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. È suo compito predisporre annualmente un piano di lavoro da presentare alla consulta generalizia, unitamente al corrispettivo preventivo di spesa. Art. 11 – (Amministrazione) La Consulta generalizia, sulla base del preventivo di spesa di cui all’art. 10, stanzia annualmente una somma per il Centro sufficiente a coprire le spese per le pubblicazioni e le altre attività programmate, oltre che per l’ordinaria gestione del Centro. Tale somma viene amministrata dall’Economo generale. Le spese generali (luce, acqua, riscaldamento, pulizie, ecc.) e il sostentamento dei Confratelli addetti al Centro residenti in sede sono a carico dell’amministrazione della casa. |